D: La nullità matrimoniale equivale al divorzio civile?
R: Assolutamente no. Il matrimonio per diritto naturale è uno ed indissolubile, oltre che sacramento istituito da Cristo (cf. Ephes., V, 32. 53). Per tale ragione l’uomo non può separare ciò che Dio ha unito (cf. Matth. XIX, 3 sqq). Tuttavia nella realtà può accadere che vengano celebrati dei matrimoni, che veri e validi non sono. In tali ipotesi la Chiesa interviene con la declaratoria di nullità.
D: Cos’è allora la nullità matrimoniale, quali le cause?
R: Si tratta di un processo giudiziale attraverso il quale il matrimonio viene dichiarato come mai esistito, per cause che si possono così sintetizzare:
1. Vizi del consenso (violenza, timore, errore, dolo, ignoranza, simulazione, incapacità);
2. Impedimenti (impotenza coeundi, vincolo, disparità di culto, ordine sacro, voto castità, ratto, crimine, consanguineità, affinità, pubblica onestà e parentela legale);
3. Difetto di forma nella celebrazione.
D: Dove si propone la causa di nullità?
R: La causa viene introdotta presso i Tribunali ecclesiastici territoriali di prima istanza, siano essi regionali o interdiocesani, competenti in ragione del luogo della celebrazione, del domicilio della parte convenuta, o in via di eccezione del luogo della parte che propone il giudizio, o delle prove. Il Tribunale della Rota (comunemente “Sacra Rota”) è ordinariamente tribunale di appello o di terze ed ulteriori istanze.
D: I tempi del processo?
R: La giustizia nella Chiesa, contrariamente a come spesso avviene per quella statale, è amministrata con rigore e sollecitudine. I tempi possono variare a seconda della complessità del caso o del carico giudiziale, ma la celerità resta sempre obiettivo fondamentale.
D: I costi del processo?
R: Contrariamente alla comune opinione, le cause di nullità matrimoniale non sono ad esclusivo appannaggio di persone nobili, o di una ristretta cerchia di facoltosi, ma sono alla portata di tutti i fedeli, anche quelli meno abbienti.
D: La presenza di figli nati dal matrimonio impedisce la nullità?
R: Per quanto l’avvenuta procreazione sia circostanza degna di nota nella complessiva valutazione dei fatti, la presenza di figli di per se non pregiudica la dichiarazione di nullità. Resta naturalmente inteso che la sentenza dichiarativa della nullità non lede in alcun modo lo status di figlio legittimo, né i doveri educativi e di mantenimento che derivano dalla paternità / maternità.
D: Qual è la finalità del processo?
La finalità è prettamente spirituale. Tutto il codice di diritto canonico si ispira alla suprema regola della salvezza delle anime (cf. salus animarum canone 1752 c.i.c.’82). In particolare con la dichiarazione di nullità è possibile contrarre nuovo matrimonio religioso e dunque restare in piena comunione con la Chiesa. Con la nullità inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, è possibile evitare il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. divorzio), mediante il processo di delibazione, riconosciuto dalle norme concordatarie tuttora vigenti tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.
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